La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5608 del 12 febbraio 2021, si è pronunciata sulla questione relativa alla non sequestrabilità per reato tributario dell’immobile “prima casa” del debitore adibito ad uso abitativo, chiarendo che il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà, e non la “prima casa” del debitore, e non costituisce un limite all’adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato, precisando, altresì, che il debitore, ai sensi dell’art. 2740 c.c., risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
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