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Aggiornamenti Pubblicazioni

La convalida di esazione del capitale

  • Aggiornamento del 20/12/2018

La convalida è un negozio unilaterale mediante il quale la parte legittimata ad esercitare l’azione di annullamento sceglie di non farlo. L’art. 1444 c.c. dispone infatti che: “Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto”. Con la convalida si attua conferma del contratto che diventa definitivo. La parte che intende convalidare il contratto deve essere consapevole del vizio affinché possa ad esempio dichiarare l’intenzione di convalidare il contratto concluso per errore. Da un lato dunque la convalida è un negozio che mira a rendere valido il negozio annullabile mentre dall’altro può considerarsi una forma tacita di convalida che si realizza quando la parte legittimata all’azione di annullamento esegue volontariamente il contratto conoscendo il motivo di annullabilità. Resta esclusa l’efficacia della convalida nei casi in cui persista un vizio del consenso oppure lo stato di incapacità. Segue fac simile di convalida di esazione di capitale con conferma e ratifica dell’atto di esazione e quietanza.

Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf

Opera a cui si riferisce questo aggiornamento

Formulario commentato dei contratti

Formulario commentato dei contratti

  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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La clausola per adesione

  • Aggiornamento del 20/12/2018

Si rende disponibile fac simile di clausola di adesione con rimando agli artt. 1341 e 1342 c.c. Gli articoli menzionati fanno rispettivamente riferimento alle condizioni generali del contratto e alla sottoscrizione della clausola mediante moduli o formulari. Nel dettaglio, l’art. 1341 dispone che: “Le condizioni generali di contratto (artt. 1342, 1679, 2211 c.c.) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (artt. 1176, 1370 c.c.). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (art. 1229), facoltà di recedere dal contratto (art. 1373) o di sospenderne l'esecuzione (art. 1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (art. 2965 c.c.), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (artt. 1379, 1566, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto (artt. 1597, 1899 c.c.), clausole compromissorie (art. 808 c.p.c.) o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (artt. 1370; 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c.).”. L’art. 1342 c.c. invece dispone che: “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1370), predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate [..]”.

Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf

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Formulario commentato dei contratti

Formulario commentato dei contratti

  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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La nullità selettiva nel contratto quadro – Cass., ord. n. 23927 del 2 ottobre 2018

  • Aggiornamento del 19/12/2018

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della nullità nei contratti quadro di investimento – c.d. master agreement –contratti che, stipulati tra il cliente e l’intermediario finanziario, hanno ad oggetto la prestazione di sevizi di investimento da parte dell’intermediario mediante la conclusione di singoli ordini di acquisto degli strumenti finanziari impartiti dal cliente. Con l’ordinanza interlocutoria n. 23927 depositata il 2 ottobre 2018, la Sezione I, attesa la discordanza degli orientamenti giurisprudenziali al riguardo e ravvisata la rilevanza e delicatezza del tema, ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla c.d. nullità selettiva dei singoli ordini di investimento. L'aggiornamento include il testo integrale dell’ordinanza n. 23927 pronunciata dalla Corte di Cassazione e depositata in data 2 ottobre 2018.

Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf

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Formulario commentato dei contratti

Formulario commentato dei contratti

  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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La proposta contrattuale

  • Aggiornamento del 19/12/2018

La proposta, rappresenta la volontà di chi assume l’iniziativa del contratto; essa, per definizione, include già tutti gli elementi del contratto ed è intesa come dichiarazione nella quale le parti manifesteranno l’intenzione di obbligarsi. Si menziona al riguardo il disposto dell’art. 1326 c.c. per il quale: “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. Tuttavia, pur essendo stata comunicata, la proposta può perdere di efficacia ad esempio a causa della revoca del proponente; per il rifiuto del destinatario; a causa dell’accettazione tardiva per decorso del termine, nella quale ipotesi l’art. 1175 c.c. interviene disponendo che tale tardiva accettazione possa ritenersi valida se si sia dato immediato avviso all’altra parte contrattuale; o, ancora, la proposta può perdere efficacia a causa della decadenza dell’eventuale condizione a cui può essere stata subordinata; ed infine, la proposta perde efficacia a causa della morte del proponente ossia dell’oblato. Segue fac simile di proposta.

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Formulario commentato dei contratti

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  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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Il congedo straordinario del figlio non convivente – Corte Cost., sent. n. 232 del 7 novembre 2018

  • Aggiornamento del 18/12/2018

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 232 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma V, del D.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il diritto al congedo straordinario al figlio non convivente – al momento della presentazione della domanda – con il genitore disabile che necessita di assistenza. Ancorare, infatti, il beneficio del congedo straordinario al criterio della convivenza si sostanzia in “un’evidente disparità di trattamento tra coloro che liberamente possono scegliere il luogo in cui risiedere (e dunque convivere con il genitore) e quanti, invece, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non possono compiere tale scelta”. L'aggiornamento, oltre ad un attento approfondimento dell'istituto del congedo straordinario, include il testo integrale della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 7 novembre 2018 e del D.lgs. n. 151/2001.

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Gli aspetti patrimoniali della crisi “familiare”

Gli aspetti patrimoniali della crisi “familiare”

Famiglia legittima, unioni civili, rapporti di convivenza, discipline a confronto
  • Maddalena Petronelli
  • Gen 2018
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Il deposito cauzionale

  • Aggiornamento del 18/12/2018

Il deposito cauzionale è uno strumento frequentemente richiamato in sede contrattuale come garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte nei contratti di locazione. Tale garanzia è denominata “deposito”, “cauzione” ed impropriamente “caparra”. Il proprietario dell’immobile ne fa uso al fine di sopportare gli eventuali danni economici e/o materiali che potrebbero essere stati causati dal conduttore nel periodo della locazione dell’immobile. Si richiamano l’art. 1590 c.c. e, tra le altre, Cass. Civ. 3882/2015. Il deposito cauzionale generalmente non produce interessi e viene restituito al conduttore al temine della locazione e dopo la verifica dell’assenza di possibili danni causati all’immobile. Segue fac simile di deposito cauzionale.

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Formulario commentato dei contratti

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  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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La convalida di contratto di vendita annullabile

  • Aggiornamento del 17/12/2018

L’annullabilità e nullità sono forme di invalidità del contratto: in un caso (annullabilità) è la parte nel cui interesse si prevede tale possibilità a far valere l’annullamento, nell’altro caso (nullità) essa è rilevata dal Giudice, d’ufficio. Questa distinzione fa sì che il negozio annullato possa essere convalidato così come previsto nel fac simile incluso. L’art. 1444 c.c. dispone che: “Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.”.

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Formulario commentato dei contratti

Formulario commentato dei contratti

  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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Blockchain: privacy e problematiche della nuova tecnologia

  • Aggiornamento del 17/12/2018

La Blockchain è una nuova tecnologia basata sulla logica del database distribuito – Distribuited Ledger – che permette la gestione di transazioni crittografate su una rete decentralizzata di tipo peer-to-peer (“pari a pari”). Si tratta di uno scenario ancora embrionale che però necessita di una precisa regolamentazione normativa uniforme a livello nazionale e, soprattutto, a livello sovrannazionale alla quale gli operatori possano far riferimento, soprattutto attese le declinazioni giuridiche che questa evoluzione tecnologica ha prodotto (c.d. smart contracts) e continuerà a produrre. L'aggiornamento, dopo aver analizzato le iniziative assunte a livello europeo volte a dare impulso e diffondere le innovazioni tecnologiche – "Osservatorio e forum dell’UE sulla blockchian" e "European Blockchain Partnership" –, include il testo integrale del Regolamento UE n. 2014/910 (c.d. eIDAS), recante la disciplina in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, e della Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2085 del 13 dicembre 2018.

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La nuova privacy

La nuova privacy

Guida al regolamento generale sulla protezione dei dati
  • Vincenzo Tomasello
  • Giu 2018
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La proposta irrevocabile

  • Aggiornamento del 14/12/2018

Nel corso delle trattative precontrattuali è possibile siano posti in essere vincoli definibili come negozi preparatori al contratto vero e proprio. I vincoli posti dovranno contenere gli elementi essenziali – accordo, causa, oggetto e forma – propri dell’art. 1325. Il vincolo non obbliga necessariamente alla conclusione di un contratto, esso, piuttosto, ha efficacia sull’autonomia negoziale. Tra i vincoli contrattuali vi è la proposta irrevocabile. L’art. 1329 c.c. sulla “Proposta irrevocabile” dispone che: “se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto”. Con la proposta irrevocabile il proponente s’impegna a non ritirare la sua proposta per un certo tempo, rinunciando dunque preventivamente al diritto di revoca per la durata del termine prefissato. In tal modo si agevola sotto più profili colui al quale è rivolta la proposta in quanto è reso disponibile un certo lasso di tempo per la sua accettazione oppure per il procacciamento dei mezzi finanziari necessari. Si richiamano gli artt. 1341 c.c. (Condizioni generali del contratto) e 1342 c.c. (Contratto concluso mediante moduli o formulari). Le disposizioni date dall’art. 1342 fanno sì, dunque, che clausole aggiunte ad un modello prefissato di contratto prevalgano sul modello o formulario al quale si applicano. Segue fac simile di proposta irrevocabile.

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Formulario commentato dei contratti

Formulario commentato dei contratti

  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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La revoca della proposta

  • Aggiornamento del 14/12/2018

Sia la proposta che l’accettazione sono atti revocabili fintanto che non si giunga alla conclusione del contratto; si consideri che per il carattere recettizio che hanno questi atti essi sono da considerarsi come forma di tutela delle libertà contrattuali la qual cosa si evince dal comma 1 dell’art. 1328 c.c. in cui si dispone che: “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto”. Orientamenti che tengono in conto la natura di atto unilaterale recettizio della revoca della proposta del contratto – attraverso l’applicazione combinata degli artt. 1326-1328-1334 e 1335 c.c. – affermano che “[…] la revoca della proposta di contratto […] non produce effetto quando sia pervenuta all’accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l’arrivo all’indirizzo del proponente dell’accettazione della controparte”. Fa seguito fac simile di revoca della proposta.

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  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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