La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4411 del 18 febbraio 2021, ha chiarito che la sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente ex art. 4 della L. n. 97/2001, quale misura interinale contraddistinta dal carattere della provvisorietà e della rivedibilità, è strettamente legata all’esito del procedimento disciplinare, al temine del quale è possibile stabilire se la sospensione preventiva applicata sia giustificata, ove la sanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore della sospensione stessa. Nel caso in cui, invece, il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minor gravità, al dipendente è dovuta la restitutio in integrum in relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata. In ogni caso, sussiste a tal fine l’onere della amministrazione di dare avvio al procedimento disciplinare anche in ipotesi di cessazione medio tempore del rapporto di lavoro.