L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 78/E del 15 dicembre 2020, ha negato la possibilità di accedere al Superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020 al contribuente, residente all’estero, proprietario di una unità abitativa e nudo proprietario di altra unità abitativa e di una unità adibita a magazzino, tutte formati parte di un unico fabbricato plurifamiliare. Al riguardo, infatti, è stato chiarito che, ai fini dell’accesso al Superbonus, anche in presenza di soggetti che utilizzino gli immobili in base ad un diritto reale di godimento, l’edificio, essendo costituito da più immobili di un unico proprietario, non può qualificarsi come “condominio” in mancanza della pluralità di proprietari. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di interventi di ristrutturazione su unità immobiliari distintamente accatastate, di proprietà del solo istante, nonostante la presenza del diritto di usufrutto in relazione ad alcune di tali unità, non è possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.Tuttavia, l’istante, ricorrendone i presupposti e i requisiti, effettuando tutti gli adempimenti, potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito dalla L. n. 90 del 3 agosto 2013.
Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf