La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1785 del 28 gennaio 2021, ha affermato che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei due coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già diventata intollerabile e quindi in conseguenza di tale fatto.
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