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Aggiornamenti Pubblicazioni

Il c.d. danno iatrogeno

  • Aggiornamento del 04/03/2022

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021, in materia di risarcimento delle lesioni personali  conseguenti a sinistro stradale in itinere, ha affermato i seguenti principi di diritto:

a) l’indennizzo per danno biologico permanente pagato dall’Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;

b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell’aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale;

c) il danno c.d. iatrogeno (e cioè l’aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all’infortunio anche in assenza dell’errore medico; detraendo il secondo importo dal primo;

d) nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall’INAIL, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito).

Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf

Opera a cui si riferisce questo aggiornamento

Le Sanzioni del Codice della Strada

Le Sanzioni del Codice della Strada

Normativa, giurisprudenza, approfondimenti operativi
  • Marco Massavelli
  • Gen 2021
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I rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale

  • Aggiornamento del 03/03/2022

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3101 del 2 febbraio 2022, hanno chiarito che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1, comma 1, D.L. n. 220/2003).

Pertanto, mentre la cd. “giustizia sportiva” costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, di contro sempre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf

Opera a cui si riferisce questo aggiornamento

Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. “VERSIONE SCARICABILE IN PDF”

Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. “VERSIONE SCARICABILE IN PDF”

Approvato con Delibera C.O.N.I. n. 258 dell’11.06.2019
  • Gennaro Terracciano e Giancarlo Viglione
  • Lug 2020
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Covid e locazione: no all’obbligo di rinegoziazione perché la buona fede non può estendersi fino a sacrificare l’interesse del locatore (IL > IR)

  • Aggiornamento del 02/03/2022

L’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467 c.c.) piuttosto che comportare la riduzione del canone, al più legittima la parte che afferma di subirla alla formulazione di una richiesta di risoluzione della pattuizione contrattuale e che, in ogni caso, anche qualora proposta, non imporrebbe alcun obbligo di rinegoziazione (essendo solo una facoltà quella della controparte – in questo caso – locatrice di evitare la suddetta risoluzione offrendo, ex art. 1467 c.c., la modifica della condizioni del contratto).

Ai fini del presunto obbligo di rinegoziazione, che imporrebbe la riduzione del canone in conseguenza del lockdown da covid, non può essere richiamato il principio della buona fede in sede di esecuzione del contratto. Infatti, il principio di buona fede, in sede di esecuzione del contratto, invero, impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge nei limiti dell’interesse proprio  o, comunque, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio a suo carico  e sempre che “non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse: dunque, a condizione che ciò non renda più gravosa e/o meno piena la soddisfazione dell’interesse sostanziale di ciascuna parte contraente.

Sicché non pare possa giuridicamente affermarsi che il dovere di una parte di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte contrattuale, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, debba essere osservato anche quando comporti per la stessa un sacrificio sicuramente “apprezzabile”, come deve ritenersi, nella presente fattispecie, sarebbe quello che la società resistente vorrebbe imporre al locatore, pretendendo la riduzione del canone stabilito convenzionalmente in sede di sottoscrizione della pattuizione contrattuale.

Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf

Opera a cui si riferisce questo aggiornamento

LOCAZIONI DURANTE IL COVID

LOCAZIONI DURANTE IL COVID

Strumenti di tutela negoziali e processuali
  • Gianluca Ludovici, Mariantonietta Crocitto
  • Lug 2021
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Nuove misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale

  • Aggiornamento del 01/03/2022

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 febbraio 2022, su proposta del Presidente e dei Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, al fine di a sostenere la ripresa economica e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego.

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Azione di divorzio: natura personalissima e intrasmissibilità agli eredi

  • Aggiornamento del 01/03/2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza n.5236 del 17 febbraio 2022, ha chiarito che l’azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, i quali restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l’istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte.

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CODICE DELLA FAMIGLIA

CODICE DELLA FAMIGLIA

commentato e annotato con la giurisprudenza
  • Maddalena Petronelli
  • Ago 2021
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Censura della legittimità della ripartizione delle spese condominiali: il giudice competente per valore

  • Aggiornamento del 28/02/2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5075 del 16 febbraio 2022, ha ribadito che ove il singolo condomino censuri la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata.

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Sanzioni disciplinari conservative: il principio di tempestività della contestazione

  • Aggiornamento del 25/02/2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2654 del 28 gennaio 2022, ha chiarito che l’assunto in base al quale il principio della immediatezza della contestazione disciplinare dovrebbe essere diversamente valutato nell’ipotesi di sanzione conservativa rispetto all’ipotesi di sanzione espulsiva non è adeguatamente supportato né in diritto né dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che anche  per le sanzioni conservative, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, costituendo il ritardo nella contestazione una lesione del diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, del suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente.

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CODICE DEL LAVORO

CODICE DEL LAVORO

commentato e annotato con la giurisprudenza
  • AA.VV.
  • Nov 2021
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Rilevamento della velocità: le postazioni fisse e mobili devono essere preventivamente segnalate e ben visibili

  • Aggiornamento del 24/02/2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4007 dell'8 febbraio 2022, ha chiarito che l’art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.

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Opera a cui si riferisce questo aggiornamento

Le Sanzioni del Codice della Strada

Le Sanzioni del Codice della Strada

Normativa, giurisprudenza, approfondimenti operativi
  • Marco Massavelli
  • Gen 2021
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La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.

  • Aggiornamento del 23/02/2022

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2403 del 27 gennaio 2022, ha chiarito che, in materia di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., la circostanza che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferire e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva la ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.

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Opera a cui si riferisce questo aggiornamento

CODICE DEL LAVORO

CODICE DEL LAVORO

commentato e annotato con la giurisprudenza
  • AA.VV.
  • Nov 2021
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Valutazione delle interferenze

  • Aggiornamento del 22/02/2022

Il datore di lavoro committente è tenuto ad elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, c.d. DUVRI, in tutti i casi in cui si realizza, nell’ambito dei lavori ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. n. 81/08, un appalto ad unica impresa o a lavoratori autonomi in assenza di PSC. Trattasi di un documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.

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Opera a cui si riferisce questo aggiornamento

Manuale di sicurezza sul lavoro

Manuale di sicurezza sul lavoro

TESTO UNICO INTEGRATO PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
  • AA.VV.
  • Set 2021
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