La Corte di Cassazione, con ordinanza n.5236 del 17 febbraio 2022, ha chiarito che l’azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, i quali restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l’istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte.
Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf