La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5075 del 16 febbraio 2022, ha ribadito che ove il singolo condomino censuri la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata.
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