Sussiste un contrasto giurisprudenziale relativo alle sorti del giudizio di separazione o di divorzio allorquando intervenga, nel corso del loro svolgimento, la morte di una parte: ci si chiede, dunque, se un evento simile determini la cessazione della materia del contendere, sia con riferimento al rapporto di coniugio sia a tutti i profili economici connessi nonchè, in caso di passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riguardo alla determinazione della quota della pensione di reversibilità in astratto spettante al coniuge divorziato e al coniuge superstite. E è proprio alla luce di detto contrasto che il Tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e dell’art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato), questioni dichiarate inammissibili dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 25 del 28 gennaio 2022.
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