La - ancora attuale - pandemia da Covid-19 rappresenta un evento tanto anomalo quanto imprevedibile, tale da determinare effetti esogeni anche dirompenti sulla gestione della liquidità aziendale e da essere, pertanto, configurato quale causa di forza maggiore dalla quale potrebbe conseguire, ove dimostrato, la non applicabilità delle sanzioni tributarie nel caso di omessi o ritardati pagamenti. Tuttavia, per invocare l’esimente della forza maggiore contro l’irrogazione delle sanzioni per gli omessi pagamenti del debito tributario, il ricorrente è tenuto a dar prova della sussistenza dell’elemento oggettivo - relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore - e dell’elemento soggettivo - costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anomalo, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi -, dimostrando così la non imputabilità a se stesso della crisi economica in cui versa, nonché di aver adottato adeguati assetti e misure appropriate avverso le conseguenze dell’evento anormale. Sulla base di tali riflessioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 762 del 7 maggio 2021, applicando analogicamente un consolidato indirizzo di merito in materia, ha ritenuto non dovute le sanzioni tributarie irrogate, essendo l’omesso versamento delle imposte accertate da imputare alla permanente crisi di liquidità in cui verteva la società in conseguenza dei cronici e persistenti ritardi ed omissioni da parte di alcuni Comuni nei pagamenti dei corrispettivi dovuti.
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