La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12801 del 13 maggio 2021, ha affermato il principio di diritto in virtù del quale, in tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere applicata alle controversie concernenti l’autorizzazione del giudice tutelare all’amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell’amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto.
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