L’ente proprietario della strada ha l’obbligo di prevenire eventuali situazioni di pericolo mediante una costante attività di controllo e manutenzione del manto stradale, gravando sull’ente medesimo un vero e proprio obbligo di custodia della strada (art. 2051 c.c.). L’ente proprietario risponde, quindi, ai sensi della succitata disposizione normativa, dell’evento pregiudizievole riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa. L’aggiornamento riporta un fac simile di richiesta di risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale avanzata nei confronti dell’ente proprietario della strada.
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