Come chiarito da autorevole giurisprudenza, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente in vari casi, dove il concessionario della riscossione ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta (Cass., sez. V, ord. n. 30948 del 27 novembre 2019).
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf