L’art. 342-bis c.c. dispone che il giudice, su istanza di parte, adotta, con decreto, i provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”. Detti ordini di protezione, il cui contenuto è specificato dall’art. 342-ter c.c., possono concretizzarsi in misure protettive di vario genere come, ad esempio, la cessazione della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, l’intervento dei servizi sociali territoriali, ecc… In virtù di quanto previsto dall’art. 736-bis c.p.c., la relativa istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
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