L’art. 305 c.c. prevede che l’adozione possa essere revocata per indegnità dell’adottante (art. 307 c.c.) ovvero per indegnità dell’adottato (art. 306 c.c.). In quest’ultimo caso, la revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante – di cui si allega fac simile al presente aggiornamento –, allorquando l’adottato abbia attentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
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