Il conducente trasgressore o il proprietario del veicolo – nonché uno degli altri soggetti di cui all’art. 196 C.d.S. –, al quale sia stata contestata una violazione delle disposizioni del Codice della Strada, può proporre ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. avverso il verbale di accertamento, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento. Il ricorso di cui all’art. 203 C.d.S., redatto in forma scritta, deve essere presentato al Prefetto della Provincia della commessa violazione, a mezzo raccomandata a/r, ovvero direttamente all’Organo di Polizia che ha redatto il verbale di accertamento, e deve contenere l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto in base ai quali si ritiene annullabile il verbale di accertamento ricevuto.
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