In mancanza di una espressa disposizione che lo dichiari perentorio, il termine normativamente fissato per il compimento di un atto ha natura ordinatoria, quale invito a non indugiare, e il suo mancato rispetto non comporta alcuna decadenza e non impedisce che l’atto possa essere compiuto fino a quando ciò non venga precluso altrimenti. Il termine del 10 giugno 2019 fissato per la presentazione della documentazione del condono fiscale (domanda di definizione, ricevuta di presentazione e copia del versamento degli importi dovuti) presso l'organo giurisdizionale dinanzi il quale è pendente la controversia, al fine di ottenere la sospensione del processo, ha natura processuale. Pertanto, a detto temine si applica quanto previsto dall’art. 152, comma II, c.p.c. secondo il quale "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori".
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