La tutela del soggetto debole introdotta dal codice civile nel nostro ordinamento giuridico prevede che il soggetto inabilitato o interdetto e, parimenti, il minore, in quanto dotati di una parziale capacità d’agire o addirittura del tutto privi di detta capacità, necessitano dell'assistenza di specifiche figure per porre in essere validamente atti di natura personale. L’aggiornamento include un fac simile di costituzione del nubendo minore o inabilitato nella convenzione matrimoniale, con la previsione delle differenti formule da inserire nella convenzione stessa a seconda che il nubendo sia assistito dai genitori, dal tutore nominato dal Giudice tutelare, dal curatore speciale nominato dal Tribunale per i minorenni ex art. 90 c.c. ovvero dal curatore nominato dal Giudice tutelare.
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