Il factoring è quel contratto, di matrice anglosassone, disciplinato dalla L. n. 52 del 21 febbraio 1991 nonché della L. n. 260 del 14 luglio 1993, in virtù del quale una parte (c.d. cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri derivanti dalla propria attività imprenditoriale all’altra parte (c.d. cessionario o factor) la quale, dietro un corrispettivo in danaro o in servizi, assume a sua volta l’obbligo di fornire una serie di servizi al cedente (contabilizzazione, gestione, riscossione dei crediti vantati dal cedente in relazione alla propria attività). La cessione può avvenire in due modi: cessione pro soluto, nella quale il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti; cessione pro solvendo, nella quale, invece, grava sul cliente il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti. L’aggiornamento riporta un fac simile di contratto di factoring – con previsione della formula ‘pro soluto’ e di quella ‘pro solvendo’ –, redatto con scrittura privata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa dettata in materia dalle leggi speciali.
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