L’art. 1532 c.c. dispone espressamente che qualora le parti abbiano convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo. Le clausole contrattuali, in ossequio al principio dell’autonomia contrattuale, possono essere apposte dalle parti in un qualsiasi contratto, nei limiti stabiliti dalla legge, al fine di inserire nello stesso patti accessori di vario contenuto. L’aggiornamento include un fac simile di clausola contrattuale atta a statuire sulla forma del contratto, nonché di eventuali modifiche ai patti propri del contratto stesso.
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