L’art. 1734 c.c. riconosce al committente la facoltà di revocare l'ordine di concludere l'affare, fino a che il commissionario non l'abbia concluso. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di revoca della commissione, redatto nella forma dell’atto pubblico, con il quale il committente, previo riconoscimento di una provvigione a titolo di rimborso delle spese sostenute e di retribuzione dell’opera prestata, può revocare il mandato conferito al commissionario.
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