La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020, tornata a pronunciarsi ancora una volta sui limiti entro cui il figlio maggiorenne convivente può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori, ha chiarito che, ultimato il prescelto percorso formativo, il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi economicamente autonomo. L’obbligo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, infatti, non è posto automaticamente dal legislatore a carico dei genitori ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale sulla base delle circostanze del caso concreto.
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