La Suprema Corte, con ordinanza n. 28886 dell’8 novembre 2019, ha chiarito che, nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma II, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter valere come prova per l’affermazione della paternità, nonché come dimostrazione della fondatezza della relativa domanda.
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