Nonostante, per espressa previsione normativa (art. 256 c.c.), il riconoscimento del figlio, una volta effettuato, sia irrevocabile, l’art. 263 c.c. ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una specifica azione che permette di impugnare il riconoscimento: l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, di cui si allega fac simile al presente aggiornamento. L’azione può essere proposta da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. Quanto ai termini, l’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita; nel caso in cui l’autore del riconoscimento provi di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento. L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.
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