L’azione di dichiarazione giudiziale di maternità o di paternità, prevista e disciplinata dall’art. 269 c.c., è quello strumento giuridico che consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio naturale. Detta azione può essere promossa dal figlio maggiorenne oppure, qualora il figlio non abbia raggiunto la maggiore età, nel suo interesse, dal genitore esercente la responsabilità o dal tutore, nonché dai discendenti del figlio naturale non riconosciuto che sia deceduto. La sentenza che dichiara giudizialmente la maternità o la paternità naturale produce i medesimi effetti del riconoscimento (art. 277 c.c.). L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di citazione per dichiarazione giudiziale di paternità promossa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 269 c.c., dal genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore non riconosciuta.
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