Atteso che per espressa previsione normativa entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale sono tenuti ad esercitarla di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, l’art. 316 c.c. prevede che, nelle ipotesi di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. L’aggiornamento riporta un fac simile di ricorso ex art. 316 c.c., applicabile nella pratica in caso di contrasto tra i genitori circa la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio minore, questione di particolare rilevanza stante la sua incidenza sullo sviluppo e sulla crescita del minore stesso.
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