Nonostante il nostro ordinamento sia caratterizzato da un impianto normativo improntato alla tutela della riservatezza di tutti i protagonisti del rapporto adottivo, il legislatore italiano, a seguito della L. n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ha accordato una maggiore tutela all’interesse dell’adottato a conoscere le proprie origini, modificando la disciplina sulla segretezza dell’adozione prevista dalla L. n. 184/1983 (c.d Legge sulle adozioni). L’art. 28, comma V, della Legge sulle adozioni, infatti, in materia di accesso alle origini, consente all’adottato venticinquenne che sia stato riconosciuto alla nascita di accedere alle informazioni che riguardano “la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici”. Inoltre, qualora sussistono “gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica” l’età minima richiesta si riduce a diciotto anni. La relativa istanza – di cui il presente aggiornamento riporta fac simile – deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
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