L’art. 247 c.c. dispone che, nel giudizio di disconoscimento, il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari (art. 247, comma I, c.c.). Ove, quindi, una delle parti è minorenne, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso (art. 247, comma II, c.c.). L’aggiornamento riporta un fac simile di ricorso ex artt. 247 c.c. e 78 c.p.c. per la nomina di un curatore speciale, esperibile, nell’ambito di un procedimento di disconoscimento di paternità, nel caso in cui il figlio, quale litisconsorte necessario, non abbia raggiunto la maggiore età.
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