Non prevista dal codice civile, la figura della locazione di natura transitoria ha assunto una posizione di particolare rilievo nel quadro delle locazioni ad uso abitativo, ricevendo espresso riconoscimento dapprima negli artt. 1 e 26 della L. n. 392/1978 e successivamente nell’art. 5 della L. n. 431/1998. I contratti di natura transitoria, di durata minima di un mese e non superiore a 18 mesi, sono stipulati per soddisfare particolari esigenze del proprietario o del conduttore, quali, ad esempio, mobilità lavorativa, studio, aggiornamento e ricerca di soluzioni occupazionali, apprendistato e formazione professionale.
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