La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15699 del 14 giugno 2018, con un’interpretazione restrittiva della disposizione di cui all’art. 1808 c.c., ha espressamente escluso la possibilità per il comodatario di essere rimborsato delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria intrapresi per migliorare l’abitabilità dell’immobile, oggetto del contratto di comodato d’uso, ma privi dei requisiti della necessità ed urgenza.
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