Al fine di ottenere una prestazione previdenziale, l’interessato è tenuto, innanzitutto, a manifestare all’Ente la propria volontà di conseguire la prestazione inoltrando apposita domanda ed avviando, così, la fase amministrativa. L’esperimento di detta fase rappresenta, infatti, condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Pertanto, è possibile inoltrare ricorso giudiziale allorquando la fase amministrativa si sia conclusa con decisione definitiva da parte dell’organo competente, ovvero siano decorsi i termini previsti dalla legge per il compimento dei provvedimenti amministrativi senza che sia intervenuta alcuna pronuncia dell’organo competente, ovvero sia decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo. L’aggiornamento riporta un fac simile di ricorso ex art. 442 c.p.c. esperibile avverso il provvedimento di rigetto dell’INPS della domanda di pensione per carenza di contribuzione a causa di una omissione contributiva del datore di lavoro.
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