Al personale militare collocato in ausiliaria, al personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti d’età, nonché al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. L’aggiornamento riporta un fac simile di ricorso alla Corte dei Conti avente ad oggetto la richiesta di ricalcolo della pensione ex art. 3, comma 7, D.lgs. n. 165/1997 e di rimborso degli arretrati maturati.
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