Decorso il termine di cui all’art. 501 c.p.c, ai sensi di quanto disposto dall’art. 529 c.p.c., il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere, con apposita istanza – di cui si allega fac simile al presente aggiornamento –, la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
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