L’art. 529, comma II, c.p.c. stabilisce che il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere, con apposita istanza – di cui si allega fac simile al presente aggiornamento – l’assegnazione dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato.
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