La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21835 del 9 ottobre 2020, ha chiarito che nell’ipotesi in cui si verifichino delle infiltrazioni d’acqua derivanti da parte comune di un edificio condominiale, il danno subito dal proprietario può dirsi in re ipsa, in quanto discende dall’indisponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire integralmente l’utilità da esso ricavabile. Tuttavia, non viene meno in alcun modo l’onere dell’attore di provare, anche con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio.
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