L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 124 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il regime di favore – che prevede l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% dal 2021 – si applica all’acquisto di tutti i beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19, tassativamente indicati dal comma I del succitato art. 124.
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