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Aggiornamenti Pubblicazioni

Usucapione – Cass., ord. n. 21873 del 7 settembre 2018

  • Aggiornamento del 13/12/2018

La Corte di Cassazione, di recente, con ordinanza n. 21873 del 7 settembre 2018, si è pronunciata sugli aspetti problematici connessi all’istituto dell’usucapione precisando che - atteso che "l’espressione di aver posseduto per oltre vent’anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione" - sussiste l'obbligo per colui il quale pretende di aver acquistato il bene per usucapione di dimostrare il possesso pubblico, continuato e indisturbato del bene stesso e, quindi, il tempo del possesso e la qualità di possesso uti dominus. L'aggiornamento include il testo integrale della succitata ordinanza, oltre ad un fac simile di verbale di mediazione (per il quale sussiste l'obbligo di trascrizione ex art. 2643, lettera 12-bis, c.c., così come modificato dall’art. 84-bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69).

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Immobile ad uso abitativo: locazione e comodato

Immobile ad uso abitativo: locazione e comodato

  • Nicola Frivoli Maurizio Tarantino
  • Giu 2017
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La revoca dell’accettazione

  • Aggiornamento del 13/12/2018

Proposta ed accettazione sono atti revocabili fino al momento della conclusione del contratto. Il codice civile prevede che la revoca dell’accettazione debba giungere al proponente prima della stessa accettazione tant’è che questo atto lo si considera di natura recettizia e svolge funzione di tutela alle libertà negoziali delle parti. Si richiama esplicitamente il comma 2 dell’art. 1328 c.c. il quale dispone che: “L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione”. Si rende disponibile fac simile di revoca relativa all'accettazione.

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Formulario commentato dei contratti

Formulario commentato dei contratti

  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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La clausola penale

  • Aggiornamento del 12/12/2018

La clausola penale introduce una penalità laddove si verifichi il ritardo o l'inadempimento dell'esecuzione di un accordo. La sua funzione è quella di garantire nei tempi e modi previsti l’accordo che intercorre tra le parti stipulanti il contratto. In alcuni casi si dovranno considerare gli eventuali danni cagionati dal ritardo o dall’inadempimento, danni che dovranno essere dimostrati. L’art. 1384 c.c. dispone inoltre che, qualora la penale risulti eccessiva, o qualora l’obbligo contrattuale risulti in parte eseguito, il giudice possa intervenire riducendola. Di seguito un fac simile di clausola penale.

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Formulario commentato dei contratti

Formulario commentato dei contratti

  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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Diritto d’accesso del coniuge ai dati patrimoniali del consorte – Tar Campania, sent. n. 5763 del 2 ottobre 2018

  • Aggiornamento del 12/12/2018

In pendenza di un giudizio di separazione, il coniuge separando ha il diritto di accedere ai documenti reddituali e patrimoniali del consorte detenuti dall’Agenzia delle Entrate ricavabili dall’Archivio dell’Anagrafe Tributaria (Tar Campania, sent. n. 5763 del 2 ottobre 2018). L'aggiornamento include il testo integrale della sentenza n. 5763 pronunciata dal Tar Campania in data 2 ottobre 2018 - nella quale è richiamata la disposizione speciale di cui all'art. 492-bis c.p.c. - ed un fac simile di richiesta di accesso, ex artt. 22 e ss. della L. 241/1990, ai documenti detenuti dall'Agenzia delle Entrate.

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Gli aspetti patrimoniali della crisi “familiare”

Gli aspetti patrimoniali della crisi “familiare”

Famiglia legittima, unioni civili, rapporti di convivenza, discipline a confronto
  • Maddalena Petronelli
  • Gen 2018
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La simulazione relativa

  • Aggiornamento del 11/12/2018

In caso di simulazione le parti contrattuali fingono una stipula mentre, di fatto, non stipulano alcun contratto (simulazione assoluta) ovvero eseguono un contratto diverso rispetto a quanto appare (simulazione relativa). Elemento fondamentale della simulazione è l’accordo simulatorio che li pone innanzi ad un negozio simulato che non avrà dunque efficacia per le parti. Riguardo alla simulazione si richiama l’art. 1414 c.c. il quale descrive la simulazione relativa come la simulazione in cui “le parti fingono di stipulare un contratto mentre, in realtà ne pongono in essere un altro: si simula di vendere una casa, ma questa viene donata al finto acquirente. In questo caso vale il negozio dissimulato, cioè la donazione, mentre non ha effetto la finta vendita”. Tale simulazione potrà essere ritenuta oggettiva o soggettiva: sarà oggettiva qualora il negozio simulato risulti del tutto diverso da quello dissimulato; sarà soggettiva qualora si finga di stipulare il negozio con una parte mentre in realtà l’effetto avrà luogo nei confronti di parte diversa da quella apparente.

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Formulario commentato dei contratti

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  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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La simulazione assoluta

  • Aggiornamento del 11/12/2018

In caso di simulazione le parti contraenti fingono una stipula mentre, di fatto, non stipulano alcun contratto (simulazione assoluta) ovvero eseguono un contratto diverso rispetto a quanto appare (simulazione relativa). Riguardo alla simulazione si richiama l’art. 1414 c.c. il quale descrive la simulazione assoluta come la simulazione in cui “le parti vogliono solo fingere di porre in essere un contratto [..] come nel caso in cui si finge di vendere una casa ma questa rimane di proprietà del finto venditore”. L'articolo citato così dispone: “Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario”.

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Formulario commentato dei contratti

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  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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Il termine essenziale

  • Aggiornamento del 10/12/2018

Il termine di una prestazione è da considerarsi essenziale se, nell’interesse dell’altra parte, si vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza. A tal riguardo l’art. 1457 c.c. dispone che: “Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”. Riguardo alla irrevocabilità della proposta l’art. 1329 afferma che: “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia”. Si include fac simile di clausola.

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  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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Copyright e diritto d’autore

  • Aggiornamento del 10/12/2018

Nella sessione del 12 settembre 2018 dell’assemblea plenaria, il Parlamento Europeo ha approvato il mandato negoziale per la nuova direttiva sul copyright che persegue il preciso scopo di aggiornare la disciplina del diritto d’autore ed armonizzare le disposizioni in materia in tutto il territorio dell’Unione Europea. Dopo aver analizzato gli aspetti della riforma più dibattuti, l'aggiornamento si sofferma sulla disciplina italiana del diritto d'autore riportando un fac simile di contratto d'autore. Per facilitare l'utente nella lettura, è, inoltre, inclusa una dettagliata appendice normativa avente ad oggetto le disposizioni normative dettate dal codice civile in materia - artt. 2575, 2576, 2577, 2580, 2581, 2582, 2583, 2600 - nonché il testo integrale della L. n. 633 del 22 aprile 1941 recante le disciplina sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

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  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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L’atto di rettifica

  • Aggiornamento del 07/12/2018

La legge notarile all’art. 59-bis prevede che: “Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato”. È giuridicamente noto che con la rettifica si vada a correggere un atto precedente. Al riguardo si consideri che l’art. 1430 c.c. dispone che l’errore di calcolo non dà luogo automaticamente ad annullamento ma alla sua rettifica e si tenga inoltre nel dovuto conto che l’art. 1432 c.c. dispone che la rettifica possa “di fatto” avvenire attraverso l’esecuzione del contratto in modo conforme alla volontà delle parti, escludendone in tal modo l’annullabilità. Di seguito si rende disponibile fac simile di rettifica di un atto di convalida di contratto di vendita annullabile mediante corrispettivo.

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Formulario commentato dei contratti

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  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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La condizione risolutiva

  • Aggiornamento del 07/12/2018

La condizione di un contratto è risolutiva quando gli effetti prodotti dal negozio in essere si ripercuotono sino alla durata della condizione stessa. L’art. 1353 c.c. (“Contratto condizionale” - Libro IV, Titolo II, Capo III) afferma che: “Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”. Circa la liceità e impossibilità delle condizioni si richiama l’art. 1354 c.c. non tralasciando di sottolineare che l’illiceità è esclusa da qualsiasi protezione dell’ordinamento. Riguardo ai termini di risoluzione per le parti e alla clausola risolutiva espressa si richiamano gli artt. 1456 e 1457. Di seguito un esempio di applicazione della clausola risolutiva.

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  • Claudia Carioti
  • Set 2018
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