La Corte di Cassazione, di recente, con ordinanza n. 21873 del 7 settembre 2018, si è pronunciata sugli aspetti problematici connessi all’istituto dell’usucapione precisando che - atteso che "l’espressione di aver posseduto per oltre vent’anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione" - sussiste l'obbligo per colui il quale pretende di aver acquistato il bene per usucapione di dimostrare il possesso pubblico, continuato e indisturbato del bene stesso e, quindi, il tempo del possesso e la qualità di possesso uti dominus. L'aggiornamento include il testo integrale della succitata ordinanza, oltre ad un fac simile di verbale di mediazione (per il quale sussiste l'obbligo di trascrizione ex art. 2643, lettera 12-bis, c.c., così come modificato dall’art. 84-bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69).
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