In caso di simulazione le parti contraenti fingono una stipula mentre, di fatto, non stipulano alcun contratto (simulazione assoluta) ovvero eseguono un contratto diverso rispetto a quanto appare (simulazione relativa). Riguardo alla simulazione si richiama l’art. 1414 c.c. il quale descrive la simulazione assoluta come la simulazione in cui “le parti vogliono solo fingere di porre in essere un contratto [..] come nel caso in cui si finge di vendere una casa ma questa rimane di proprietà del finto venditore”. L’articolo citato così dispone: “Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario”.
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