Una delle questioni più controverse della mediazione civile e commerciale concerneva il problema della obbligatorietà o meno della stessa con riferimento alla domanda riconvenzionale. In particolare, si poneva il problema della procedibilità nel caso in cui la parte convenuta in giudizio per una delle materie di cui all’art.5 del D.Lgs. n.28/2010 spiegava domanda riconvenzionale senza aver previamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, pur instaurato per la domanda principale. Il procedimento di mediazione, concepito per svolgersi senza particolari formalità, mostrava i suoi limiti in casi particolari come quello appena richiamato e la giurisprudenza si dimostrava altalenante nella ricerca della soluzione.
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