La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2019 n. 10/E – recante primi chiarimenti in tema di rinvio delle udienze e dei termini processuali in materia tributaria conseguenti alla emergenza epidemiologica COVID-19, così come disposto dal D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità Imprese) – opera una “correzione” ad un probabile errore materiale contenuto nell’art. 29, comma 3, del D.L. 23/2020 in relazione all’attività di contenzioso degli enti impositori, destando dubbi e perplessità. Il presente aggiornamento riporta una dettagliata analisi della dicotomia che, nell’attuale caotico scenario normativo, si è creata tra la sospensione disposta ai sensi dell’art. 67, comma 1, del Decreto Cura Italia (secondo cui “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di (…) contenzioso degli enti impositori”) e la proroga, limitata alla sola attività di contenzioso degli enti impositori, disposta dall’art. 29, comma 3, del successivo Decreto Liquidità Imprese (secondo cui “in deroga al termine fissato dall’art. 67, comma 1, (…) la proroga del termine di cui all’art. 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori”).
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