L’opposizione del terzo sulla proprietà o su altro diritto reale relativo ai beni pignorati interviene prima dell’assegnazione o prima che sia disposta la vendita dei beni e ha luogo con ricorso al giudice dell’esecuzione il quale fisserà l’udienza di comparizione delle parti e il termine per la notificazione del ricorso. Raggiunto l’accordo il giudice ne dà atto con ordinanza e adotta opportune decisioni per la prosecuzione, sospensione o per l’estinzione del processo esecutivo. Segue ricorso in opposizione secondo quanto prescritto dal dispositivo dell’art. 619 c.p.c.,che dispone relativamente alla forma.
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