Il ricorso in opposizione (ex art. 615 c.p.c.) è proposto con ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione stessa il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio della notificazione. Dinanzi all’espropriazione l’opposizione è inammissibile salvo l’opponente non dimostri i fatti sopravvenuti e la mancata tempestività dell’opposizione per fatti a lui non imputabili. Segue formula del ricorso in opposizione secondo quanto disposto dal dispositivo ex art. 615, 2° comma, cp.c.
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