La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6618 del 23 febbraio 2022, pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza custodiale detentiva carceraria emessa nei confronti di un indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché per la commissione di ulteriori reati – disattendendo la tesi difensiva secondo cui il Tribunale, ritenendo non immediatamente applicabile la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021 sulla necessità di un controllo giurisdizionale in merito all'acquisizione dei tabulati telefonici, aveva erroneamente ritenuto l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche autorizzate sulla base delle risultanze dei tabulati telefonici illegittimamente acquisiti dal PM in assenza del citato controllo giurisdizionale e di fonti anonime – ha chiarito che, in tema di accesso da parte di autorità pubbliche ai dati del traffico telefonico o altri dati connessi, è necessario assicurare il rapporto di proporzionalità tra l’ingerenza nella vita privata conseguente all’accesso a dati personali e la gravità del reato, tramite controllo da parte dell’autorità giudiziaria che autorizza con decreto motivato
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