I creditori che vantano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, ai sensi di quanto disposto dall’art. 498 c.p.c., devono essere avvertiti dell’espropriazione mediante apposito avviso – di cui si allega fac simile al presente aggiornamento – che il creditore pignorante è tenuto a notificare a ciascuno dei suddetti creditori, entro il termine di cinque giorni dal pignoramento.
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