Sebbene, per espressa previsione normativa, i minori di età non possano contrarre matrimonio, l’art. 84 c.c., al comma II, prevede la possibilità per il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, con decreto emesso in camera di consiglio, di ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il presente aggiornamento riporta fac simile di reclamo avverso il decreto di diniego di ammissione al matrimonio del minore ultrasedicenne ex art. 84, comma IV, c.c..
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