La violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.: oneri probatori ed obblighi di allegazione
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di Manuale di sicurezza sul lavoro
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L’obbligo di sicurezza delineato dall’art. 2087 c.c. si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro imponendo a quest’ultimo di predisporre un’organizzazione ed un ambiente di lavoro idonei alla protezione di un bene fondamentale di rilievo costituzionale quale quello della salute. In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni di cui all’art. 2087 c.c., la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29909 del 25 ottobre 2021, ha chiarito che la parte che subisce l’inadempimento non deve dimostrare la colpa dell’altra parte ma è comunque soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che il debitore abbia posto in essere un comportamento contrario alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf
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