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Tentativo obbligatorio di conciliazione preliminare al licenziamento per giustificato motivo oggettivo

  • Aggiornamento del 20/11/2020
  • Autore: Giuseppe Colucci - Fabio Petracci - Francesco Battaglia

L’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), con il preciso scopo di deflazionare i contenziosi in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha istituito un procedimento conciliativo obbligatorio dinanzi alla “Direzione Territoriale del Lavoro” (D.T.L.), atto a contemperare fruttuosamente le esigenze di dipendenti e datori di lavoro. Qualora le parti non raggiungano un accordo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore, previa redazione di un apposito verbale di mancata conciliazione. Parimenti, il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro, ove trascorsi 7 giorni dalla ricezione della propria richiesta di incontro da parte della D.T.L., quest’ultima non abbia provveduto a convocare le parti interessate. L’aggiornamento riporta fac simile di lettera di attivazione della procedura di conciliazione preliminare al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf

Opera a cui si riferisce questo aggiornamento

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  • Fabio Petracci, Francesco Battaglia, Giuseppe Colucci
  • Apr 2020
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