La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 74 del 7 gennaio 2021, si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa all’efficacia probatoria delle buste paga ai fini dell’ammissione del lavoratore di una società fallita al passivo del fallimento di quest’ultima, ribadendo il principio in virtù del quale, relativamente al credito retributivo insinuato dal lavoratore allo stato passivo del fallimento, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro sono pienamente valide ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro del datore, ferma restando, la facoltà della curatela fallimentare di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
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