Il D.lgs. n. 148/2015 fornisce precise indicazioni in merito al campo di applicazione, sotto il profilo dei lavoratori beneficiari, dell’istituto della Cassa Integrazione Guadagni. In particolare, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Per poter beneficiare della prestazione, tutti i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Il presente aggiornamento riporta un fac simile di informativa preventiva ex art. 19, comma II, D.L. n. 18/2020, aggiornata ai sensi del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, per l’accesso al trattamento di cassa integrazione ordinaria, nella specifica ipotesi di azienda con una sola unità produttiva.
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