La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24454 del 1 ottobre 2019, ha chiarito che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni, introdotto dall’art. 20, comma 10, D.L. n. 112/2008 ed applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2009, non può valere per le prestazioni riconosciute anteriormente alla data di entrata in vigore della succitata disposizione normativa.
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